Il pacchetto di interventi riguarda anche la tassa sulle barche e i beni di lusso, la super ici per seconde e terze case e altri provvedimenti che hanno un peso complessivo di circa 25 miliardi di euro.
Oggi ci occuperemo nello specifico proprio dell’imposta che riguarda le imbarcazioni, infatti sarà applicata una tassa sullo stazionamento in un porto turistico e non sul possesso del bene dal primo maggio 2012 seguendo le misure sotto indicate:
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a) euro 5 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b) euro 8 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
c) euro 10 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
d) euro 30 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
e) euro 90 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
f) euro 207 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
g) euro 372 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
h) euro 521 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
i) euro 703 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.
Nonostante i parametri risultino precisi il nuovo governo tecnico ha deciso di approfondire ulteriormente l’argomento stabilendo particolari disposizioni per imbarcazioni inferiori a 12 metri usate solo dai proprietari e ubicate nei pressi di isole minori della Laguna di Venezia e per le barche a vela con motore ausiliario, che pagheranno la metà dell’imposta prevista.
Verranno applicati ulteriori sconti del 15-30-45% dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell’unità da diporto, mentre sono totalmente esenti proprietà in uso dallo Stato, mezzi di salvataggio, battelli di servizio e tutti quei mezzi che appartengono ad associazioni di volontariato finalizzato all’assistenza sanitaria e al pronto soccorso.
Sono obbligati a pagare la nuova tassa tutti i proprietari, usofruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, mentre la ricevuta del pagamento andrà esibilita dal comandante dell’unità da diporto all’Agenzia delle Dogane. Nelle nuove disposizioni si specifica che nel caso di mancato o parziale pagamento dell’imposta si applicherà una sanzione tributaria del 200-300% dell’importo non versato oltre alla tassa dovuta.