Con la sentenza 23563 depositata l’11 novembre scorso, la Cassazione s’è occupata di un caso particolare: la caduta massi, d’origine franosa, su un’auto. Stabilendo che a pagare i danni alla vettura e le eventuali lesioni fisiche a guidatore e passeggeri debba sempre il gestore della strada. Questo principio vale anche se il proprietario del fondo adiacente non bonificato il terreno.
Non è certo la prima volta che la Corte Suprema emette una sentenza favorevole ai guidatori.
► MULTA INGIUSTA, STRESS RISARCITO
Ma attenzione a non fare confusione: non si tratta di un masso caduto sulla strada, per evitare il quale il guidatore è uscito di carreggiata. La frana è avvenuta direttamente sul veicolo.
Tutto è nato da un episodio di una decina d’anni fa, quando un motociclista percorreva la Strada statale Aurelia: nei pressi di Bordighera, un masso d’origine franosa lo aveva colpito. Risultato, danni al veicolo e alla persona. Di lì, una battaglia legale lunghissima: se il proprietario del terreno accanto alla strada (da cui era caduto il masso) aveva deciso di risarcire il motociclista dopo la prima sentenza favorevole al guidatore, invece il gestore della strada (l’Anas) s’era rifiutato di rimborsare il cittadino. Il motivo? Stando all’Anas, la responsabilità era tutta e solo del proprietario del fondo adiacente.
Gli ermellini hanno invece sancito che l’Anas non aveva fatto di tutto per evitare il danno. Non c’è stato il caso fortuito. Di qui la condanna a pagare, fra l’altro, 4.200 euro più Iva di spese di giudizio.
Comunque, ottenere i soldi dall’ente gestore o proprietario della strada non sarà una passeggiata: non è il solito ricorso contro una multa.
► MULTA AUTOVELOX DATA SBAGLIATA NON VALIDA
Occorre invece un atto di citazione, avvalendosi di un legale con cui concordare la parcella.