Il 15 aprile è la data che segna il termine dell’obbligo dell’uso dei pneumatici invernali o delle catene, infatti dallo scorso anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha uniformato il periodo di vigenza delle ordinanze locali che prescrivono le “dotazioni invernali” (dal 15 novembre al 15 aprile).
Lo scorso 17 gennaio una circolare ministeriale (n° 1049) ha concesso un mese di tolleranza per consentire il cambio stagionale degli pneumatici senza subire sanzioni. Quindi si possono montare le gomme invernali tra il 15 ottobre e il 14 novembre, e le gomme estive dal 16 aprile fino al 15 maggio.
► QUANDO TOGLIERE LE GOMME INVERNALI
Viaggiando in estate con gli pneumatici invernali si rischiano anche pesanti sanzioni, senza considerare gli aspetti tecnici che portano ad una maggiore usura delle gomme e prestazioni inferiori. Se si circola d’estate con pneumatici invernali con codice di velocità inferiore a quello prescritto per le estive (possibile grazie ad una deroga al codice di velocità durante l’inverno) si rischia una sanzione di 419 euro, il ritiro della carta di circolazione e l’obbligo di “visita e prova” presso una sede provinciale della Motorizzazione per verificare il ripristino delle caratteristiche corrette. Queste sanzioni sono valide anche per chi circola con i cosiddetti pneumatici quattrostagioni, che da metà maggio fino a metà ottobre si ritroverebbero con codice di velocità inferiore a quello previsto.
Non si incorre in sanzioni circolando con pneumatici invernali con codice di velocità identico a quello delle estive, ma anche nel caso in cui la carta di circolazione dell’auto preveda misure di pneumatici dedicate esclusivamente agli invernali.