Con la circolare 0018260/RU del 12 luglio 2013 emanata dal ministero dei Trasporti, sono state cambiate le procedure di stampa centralizzata e recapito all’utenza delle patenti di guida, in particolare per quanto riguarda il recapito al cittadino delle patenti emesse a seguito di smarrimento/furto/distruzione.
Il servizio di recapito delle patenti ai cittadini prevede la spedizione delle patenti emesse per duplicato a seguito di smarrimento, furto o distruzione all’indirizzo di residenza del titolare, con modalità tali da massimizzare la possibilità della consegna presso l’indirizzo indicato dal titolare, agevolandone il ritiro, in caso di mancato recapito, presso gli uffici postali che effettuano il servizio di giacenza.
È previsto un primo tentativo di recapito all’indirizzo di residenza, e se c’è l’impossibilità di recapito (per rifiuto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente, destinatario irreperibile, destinatario deceduto, destinatario sconosciuto, destinatario trasferito), la patente viene rispedita alla Motorizzazione di competenza, dove le patenti restituite per impossibilità di recapito saranno annullate centralmente sul sistema.
Nel caso di mancato recapito a domicilio viene lasciato un avviso di mancata consegna all’interessato, il quale potrà chiamare il contact center di Poste Italiane al numero 803.160 per fissare un nuovo recapito. Anche senza nessuna azione da parte dell’interessato, sarà comunque fatto un secondo tentativo di consegna entro 10 giorni consecutivi dalla data del primo tentativo e entro 30 giorni dallo stesso. In caso di mancata consegna ulteriore, la patente viene depositata presso l’ufficio postale di riferimento, dove starà in giacenza per i successivi 60 giorni naturali e consecutivi dalla data del secondo tentativo di recapito, e dove potrà essere ritirata dal titolare o suo delegato. Nella cassetta postale dell’interessato viene lasciato un nuovo avviso di mancata consegna, su cui è riportato l’ufficio postale di riferimento, le modalità di pagamento all’atto del ritiro, le istruzioni e le modalità di pagamento per il ritiro della patente presso la Motorizzazione di competenza, al termine dei 60 giorni di giacenza previsti.