Come ogni anno si avvicina il periodo in cui entra in vigore l’obbligo di montare pneumatici invernali sulla proprio auto, o comunque di avere a bordo le catene da neve, da montare in caso di necessità.
Quest’anno il Ministero dei Trasporti ha unificato le ordinanze dei pneumatici invernali da provincia a provincia indicando come periodo indicativo di obbligo dal 15 novembre 2013 al 15 aprile 2014. Ovviamente in base alle zone l’obbligo avrà date diverse, ma queste sono le date indicative che saranno utilizzate nella gran parte delle province.
La legge prevede l’obbligo di montare gomme invernali o di avere catene a bordo non solamente in caso di nevicate, infatti è sempre bene ricordare che gli pneumatici invernali non servono solamente sulla neve, ma si comportano meglio di quelli classici anche su asfalto asciutto con temperature inferiori agli 8 gradi.
La circolazione senza catene da neve a bordo (o senza pneumatici invernali montati) laddove richiesto dal Codice della Strada, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 39,00 a € 159,00 o da € 80,00 a € 318,00 (ex art. 72 CdS), rispettivamente per le infrazioni commesse dentro o fuori i centri abitati (artt. 7 e 6 CdS). Secondo quanto stabilito dall’art. 192 comma 3 CdS, gli agenti o i funzionari con compiti di polizia stradale, possono ordinare ai conducenti dei veicoli non in regola di fermarsi oppure di proseguire adottando le misure richieste dalla legge.
Le stesse sanzioni vengono applicate anche per la circolazione in autostrada o su strada extraurbana principale o sulle altre strade individuate con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, con la segnaletica stradale che indica l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere a bordo le catene. In caso di pericolo per la circolazione si può applicare anche la sanzione pecuniaria amministrativa da € 39,00 a € 159,00 ai sensi dell’art. 175 comma 16 CdS in relazione al comma 2 lettera h) e la decurtazione di 2 punti sulla patente.