Il ministero dell’Interno ha emanato una circolare (numero 300/A/8321/13/105/1/2 del 5 novembre 2013) che invita le forze dell’ordine a non sanzionare chi fa uso delle cosiddette calze da neve, in sostituzione delle gomme invernali o delle catene da neve, previste dalla legge.
Diventa quindi molto più probabile che non ci saranno più multe per chi utilizza questo dispositivo, il quale non è ancora omologato in Italia (la normativa di riferimento è la UNI 11313). Per il momento si tratta di una sospensione, che non equivale ancora a una vera e propria definitiva sentenza, però Autosock, l’azienda norvegese che ha inventato questo prodotto nel 1996, si ritiene già soddisfatta.
Il 28 giugno 2013 il Tar del Lazio ha sospeso la nota ministeriale emanata l’11 luglio 2012, in cui le “calze” erano dichiarate un dispositivo non equivalente alle catene da neve. Dal punto di vista tecnico però bisogna dire che le calze non garantiscono la stessa presa sulla neve di gomme invernali e catene.
Per il Codice della Strada gli pneumatici invernali e le catene da neve sono equiparati, inoltre le gomme termiche sono riconoscibili dalla sigla M+S, ma in realtà questa sigla non garantisce che si tratti di reali gomme invernali. Molto spesso le “vere” invernali oltre alla sigla M+S hanno anche un’icona di una montagna con all’interno un fiocco di neve.
La circolazione senza catene da neve a bordo (o senza pneumatici invernali montati) laddove richiesto dal Codice della Strada, comporta la sanzione pecuniaria amministrativa da € 39,00 a € 159,00 o da € 80,00 a € 318,00 (ex art. 72 CdS), rispettivamente per le infrazioni commesse dentro o fuori i centri abitati (artt. 7 e 6 CdS). Secondo quanto stabilito dall’art. 192 comma 3 CdS, gli agenti o i funzionari con compiti di polizia stradale, possono ordinare ai conducenti dei veicoli non in regola di fermarsi oppure di proseguire adottando le misure richieste dalla legge.