Secondo quanto stabilito dall’art. 192 comma 3 CdS, gli agenti o i funzionari con compiti di polizia stradale, possono ordinare ai conducenti dei veicoli non in regola di fermarsi oppure di proseguire adottando le misure richieste dalla legge.
Le stesse sanzioni vengono applicate anche per la circolazione in autostrada o su strada extraurbana principale o sulle altre strade individuate con decreto del Ministero dei Lavori Pubblici, con la segnaletica stradale che indica l’obbligo di montare pneumatici invernali o di avere a bordo le catene. In caso di pericolo per la circolazione si può applicare anche la sanzione pecuniaria amministrativa da € 39,00 a € 159,00 ai sensi dell’art. 175 comma 16 CdS in relazione al comma 2 lettera h) e la decurtazione di 2 punti sulla patente.
Inoltre la nuova legge del 2010 (articolo 6 del Cds, comma 4, lettera e) permette agli enti gestori della strada di imporre un obbligo ben determinato, cioè di circolare solo con pneumatici invernali o catene da neve a bordo. In questi casi la multa per inadempienza dell’obbligo è di 39 euro nei centri urbani, 80 euro fuori città. La seconda volta la multa è di 80 euro e vengono decurtati 3 punti, dalla terza volta può venire imposto il proseguimento della marcia.