Il CdS per sosta intende precisamente la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo, con possibilità di allontanamento da parte del conducente. Le altre manovre regolate dall’articolo sono la fermata, l’arresto e la sosta di emergenza.
In caso di sosta il veicolo deve essere fermato, sempre secondo il Codice della Strada, lasciandolo il più vicino possibile al margine destro della carreggiata, parallelo alla strada e secondo il senso di marcia. Nel caso non esista un marciapiede si deve lasciare comunque lo spazio per il transito dei pedoni, non inferiore ad 1 metro. Durante la sosta il motore deve essere spento.
Fuori dai centri abitati il veicolo deve essere lasciato in sosta fuori dalla carreggiata però non sulle piste per i velocipedi e nemmeno sulle banchine. Nelle strade a senso unico la sosta può essere fatta anche a sinistra della carreggiata, lasciando però lo spazio utile al transito almeno di una fila di auto e comunque non meno di tre metri. Nelle zone dove è consentita la sosta a tempo bisogna esporre chiaramente l’orario di inizio sosta.
La sanzione amministrativa prevista dal Codice della Strada per il divieto di sosta è compresa tra 39 euro e 159 euro.