All’atto pratico la manca notifica della multa blocca Equitalia in sede di esecuzione, secondo quanto stabilito della recente pronuncia della Cassazione in materia (Cass. Civ., II^ Sez., 21.02.2012, n. 2486).
In caso di mancata notifica del verbale l’opposizione alla cartella esattoriale blocca la strada alla riscossione coatta delle somme dovute per la violazione del Codice della strada.
Quindi se un ad un cittadino viene recapitata una cartella esattoriale senza la notifica del verbale subordinato, in base a quanto stabilito dalla procedura prevista dalla legge N. 689/1981 egli potrà sollevare entro 30 giorni e davanti al Giudice di Pace del territorio dove è stata commessa la violazione le obiezioni in merito all’omessa o irregolare notifica della multa per moltissime ragioni: affidamento della notifica al portiere non autorizzato, scelta del rito destinato agli irreperibili pur essendo nota una diversa residenza, consegna a una persona non convivente al portiere che non viene individuato e/o non sottoscrive la ricevuta ecc.
In casi simili per il cittadino possono tornare utili le associazioni dei consumatori: per esempio la A.DI.DO. consumatori offre ai propri associati consulenze in materia di opposizioni a cartelle esattoriali notificate in maniera illegittima, dando una prima valutazione per quanto riguarda la fattibilità di un’eventuale impugnazione e offrendo, attraverso i propri consulenti, assistenza in giudizio.