Come stabilisce il Codice della Strada, la revisione dell’auto è obbligatoria, infatti è previsto che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento.
Con la revisione periodica dell’auto si va ad accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore e delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge. La revisione deve essere fatta dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione invece i successivi controlli devono essere fatti ogni due anni e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Chi circola con un veicolo che non è stato presentato alla prescritta revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639, secondo quanto stabilito dal CdS. La sanzione si raddoppia nel caso di revisione omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti; in questo caso l’organo accertatore annota sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione. La circolazione del veicolo è consentita solamente per recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 ovvero presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione.
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Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, viene applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.
Infine, chiunque produce agli organi competenti attestazione di revisione falsa è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 398 a euro 1.596, oltre alla conseguente sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione.