La sentenza della Cassazione 21091/2010 ha infatti stabilito che gli autovelox usati dalla polizia, possono essere posizionati in ogni punto di ogni strada, senza limitazione del prefetto.
Tuttavia si deve sottolineare come questa sentenza si riferisca ad un’infrazione avvenuta nel 2005, quando le regole del Codice della Strada erano diverse, e risponde alla sentenza del Tribunale di Locri (Reggio Calabria) del 2008 sulla stessa violazione.
Quindi la Cassazione ha deciso in base alle leggi dell’epoca, com’è giusto che sia.
Ad oggi però il CdS stabilisce che gli autovelox devono essere preventivamente segnalati e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi.
A stabilire questi punti è il decreto del ministero dei Trasporti, di concerto con il ministero dell’Interno, articolo 142, comma 6-bis.
Dunque risulta che per effettuare controlli a distanza serve il decreto del prefetto, ed inoltre gli autovelox fissi non possono essere posizionati in città. Oltre a questo gli organi di polizia possono operare ovunque con personale umano segnalandolo agli automobilisti con segnali adeguati.
In tal senso c’è anche la direttiva Maroni dell’estate 2009, che tutela l’automobilista, prevedendo cartelli a debita distanza e dispositivi ben visibili.