La recente Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013 n.147) stabilisce che i contribuenti in difetto possono pagare in un’unica soluzione, senza interessi di mora e interessi di ritardata iscrizione a ruolo, le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi affidati entro il 31 ottobre 2013 a Equitalia per la riscossione. Questa offerta è valida fino al 28 febbraio.
La definizione agevolata riguarda le cartelle e gli avvisi di accertamento esecutivi emessi per tributi di competenza delle Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), Uffici statali (per esempio Ministeri e Prefetture) ed Enti locali (Regioni, Province e Comuni), affidati a Equitalia entro il 31 ottobre 2013. Per sapere se i tributi rientrano nella definizione agevolata si deve controllare la data in cui le somme dovute sono state affidate all’agente della riscossione e poi il tipo di atto ricevuto. Per ottenere queste informazioni ci si può rivolgere direttamente agli sportelli di Equitalia.
Il versamento può essere effettuato in tutti gli sportelli di Equitalia o negli uffici postali usando il bollettino F35. Se si sceglie il bollettino bisogna indicare nel campo “Eseguito da” la dicitura: “Definizione Ruoli – L.S.2014”. Equitalia consiglia di utilizzare un bollettino F35, completo di codice fiscale, per ognuna delle cartelle/avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.
Chi sceglie di sfruttare la definizione agevolata deve pagare il residuo del debito (al netto degli interessi non dovuti), l’aggio, le spese di notifica e quelle per eventuali procedure attivate. Il pagamento deve essere effettuato in un’unica soluzione entro la data indicata, fino al 15 marzo resta sospesa la riscossione dei debiti interessati alla definizione agevolata. La comunicazione di avvenuta estinzione del debito verrà poi inviata da Equitalia ai contribuenti entro il 30 giugno, tramite posta ordinaria.