La revisione dell’auto è obbligatoria, infatti il Codice della Strada prevede che i veicoli a motore ed i loro rimorchi durante la circolazione debbano essere tenuti in condizioni di massima efficienza, comunque tale da garantire la sicurezza e da contenere il rumore e l’inquinamento.
L’obiettivo della revisione auto periodica è quello di accertare il rispetto delle condizioni di sicurezza ed il mantenimento del rumore e delle emissioni inquinanti entro i limiti di legge. La revisione deve essere effettuata dopo quattro anni dalla prima immatricolazione, entro il termine del mese di rilascio della carta di circolazione invece i successivi controlli devono essere fatti ogni due anni e sempre entro il mese corrispondente a quello in cui è stata effettuata l’ultima revisione.
Il Codice della Strada prevede che chiunque circoli con un veicolo che non sia stato presentato alla revisione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639, la quale è raddoppiabile se la revisione è stata omessa per più di una volta in relazione alle cadenze previste dalle disposizioni vigenti. L’organo accertatore avrà il compito di annotare sul documento di circolazione che il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione.
La legge consente la circolazione del veicolo solamente per recarsi presso uno dei soggetti di cui al comma 8 cioè presso il competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici per la prescritta revisione. Se invece si circola comunque viene applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.842 a euro 7.369, oltre alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni. In caso di reiterazione delle violazioni, viene applicata la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.