Se un veicolo circola con assicurazione scaduta si può incorrere nelle sanzioni stabilite dall’articolo 193 del Codice della Strada, che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 687,75 a euro 2.754,15.
La sanzione viene comminata anche all’interno della tolleranza dei 15 giorni nei casi di polizze con scadenza non annuale, di disdetta di contratto, cioè di polizza assicurativa che non preveda la clausola di tacito rinnovo. La sanzione amministrativa viene ridotta a un quarto e non bisogna corrispondere il premio di assicurazione se si provvede entro 30 giorni dalla contestazione della violazione alla demolizione e alla radiazione del veicolo.
Se si circola con il contrassegno di assicurazione scaduto la sanzione prevista è una multa da euro 23 a euro 92, come stabilito dall’articolo 181 del Codice della Strada.
In caso di sinistro con assicurazione scaduta bisogna risarcire i danni a veicoli e persone personalmente, ed anche se non alla guida viene considerato responsabile pure il proprietario del veicolo insieme al guidatore. Se il sinistro è stato colpa di terzi, il conducente del mezzo con assicurazione scaduta ha diritto al risarcimento dei danni materiali e fisici, ma verranno comunque applicate le sanzioni previste dal CdS per la circolazione con l’assicurazione scaduta.