L’articolo in questione fissa le regole per le targhe su autoveicoli (deve essere presente anteriormente e posteriormente), su motoveicoli (posteriormente) e rimorchi (posteriormente).
Il comma 3-bis, aggiunto di recente, stabilisce che le targhe per auto, moto e rimorchi sono personali, non possono essere legate a più di un veicolo nello stesso momento, e vengono trattenute dal titolare in caso di: trasferimento di proprietà, costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facoltà di acquisto, esportazione all’estero e cessazione o sospensione dalla circolazione.
Venendo alla questione di questo post, il comma 8 definisce la possibilità di scegliere la targa per il proprio mezzo: l’intestatario della carta di circolazione può richiedere una combinazione alfanumerica particolare per le targhe di auto e moto, sottostando però sempre alla sequenza alfanumerica fissata dal regolamento. I costi dell’operazione vengono decisi con il decreto di cui all’articolo 101 comma 1 e con le modalità stabilite dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
L’Ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri quindi verifica la disponibilità della targa, immatricola il veicolo e rilascia la carta di circolazione. La targa viene consegnata direttamente dall’Istituto Poligrafico dello Stato entro 30 giorni dal rilascio della carta di circolazione.